Spostamento crediti, Commissione ECM stabilisce nuova data.

Maggio 14, 2024|In Sanità

La Commissione nazionale per la formazione continua è tornata ad esprimersi sul tema dello spostamento crediti. Ovvero quella procedura che avrebbe permesso ai professionisti sanitari, a partire da aprile 2024 di spostare i crediti ECM accumulati nel 2023 (stabilito come anno di proroga) dal triennio 23/25 al triennio 20/22 sul sito CoGeAPS, per trovarsi in regola con il proprio obbligo formativo.

Nella delibera 6/24, la Commissione ECM stabilisce: Lacquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per tutti i professionisti che hanno conseguito i crediti entro tale data. Lo spostamento dei crediti è consentito fino al 31 dicembre 2025.

Ne abbiamo parlato con l’esperto del sistema ECM Sandro Di Sabatino, che il prossimo 28 maggio parteciperà al webinar “Obbligo formativo ECM e assicurazioni: le ultime novità. A cosa fare attenzione nel triennio”, organizzato da Consulcesi Club, per fornire una spiegazione tecnica dettagliata sulla procedura.

“La delibera modifica quella del 8 dicembre 2023 – spiega Di Sabatino – la quale prevedeva che l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 fosse consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023. La possibilità di spostamento dei crediti era consentita fino al 30 giugno 2024. Con questa modifica si stabilisce non solo che il termine ultimo per lo spostamento è il 31 dicembre 2025, ma che l’acquisizione dei crediti relativi al triennio 2020-2022 è consentita per i professionisti che hanno conseguiti i crediti entro il 31 dicembre 2023. Questo significa che se un professionista ha ottenuto crediti entro la data del 31 dicembre 2023, i suoi crediti sono utili anche se la data fine dellevento è successiva”.

Il nodo assicurativo: il rischio per i professionisti sanitari

Questa decisione permette ai provider di completare la certificazione di tutti i crediti accumulati dal 2020 al 2023 e, contemporaneamente, concede più tempo ai sanitari per completare tecnicamente la procedura e trovarsi in regola per la fine del triennio in corso. Una decisione di certo influenzata dalle ferme parole del ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha confermato che – con il decreto attuativo dello scorso febbraio – la Legge Gelli stabilisce che, senza essere in regola con il 70% dei crediti ECM, si rischierà la mancata copertura assicurativa in caso di contenzioso.

“Sicuramente trovarsi in regola con lobbligo ECM è necessario per non trovarsi scoperti con la propria polizza in caso di contenzioso – conferma anche l’esperto -. La formazione Continua è comunque un dovere deontologico (e quindi sanzionabile dagli ordini) per il medico e per qualsiasi operatore sanitario. Essere adeguatamente formato e aggiornato è un requisito essenziale per rispondere al diritto del paziente di essere curato da un professionista preparato e adeguatamente al passo con l’evoluzione della ricerca scientifica”.

Trienni 14/16 e 17/19, che succederà?

Resta ancora l’interrogativo sui trienni 14/16 e 17/19? Manca ancora una delibera specifica. I crediti compensativi saranno accumulabili nel triennio 23/25?

“Manca ancora una delibera che stabilisca i criteri e le modalità del recupero dei crediti – conferma Di Sabatino -. Una delle opzioni su cui si sta discutendo è quella di individuare, per ogni professionista, i crediti residui dei trienni precedenti e sommarli al suo obbligo formativo individuale del triennio in corso. In questo modo ognuno potrà sanare la sua posizione con l’acquisizione in questo triennio anche dei crediti non ottenuti in quelli precedenti. Su questo punto però restiamo in attesa della decisione della Commissione nazionale per la Formazione Continua”.

 

Fonte “Quotidiano Sanità”